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Dopo due mesi di questa imprevedibile emergenza sanitaria, già si può tracciare un primo bilancio di come è stata gestita dal punto di vista costituzionale. Il modello nei fatti adottato si è basato su un significativo potere del Governo, mediante dpcm, autorizzati in via generale da decreti-legge. Sono così stati fortemente limitati gran parte dei diritti fondamentali dei cittadini, a partire dalla libertà personale e di circolazione e soggiorno, in nome dell'interesse collettivo alla salute. Peraltro, le limitazioni hanno assunto un quadro composito, per i numerosi interventi non solo del Governo centrale, ma anche di Regioni e Comuni, mentre il Parlamento non è riuscito a svolgere il proprio ruolo di garante della sovranità popolare e del dibattito pluralistico, anche nella applicazione delle riserve di legge. Pur mancando in Italia un vero e proprio statuto costituzionale dell'emergenza, a ben vedere l'impianto della Carta repubblicana comunque fornisce le soluzioni adeguate per casi del genere, in quella visione "presbite" già prefigurata da Calamandrei. Si sarebbe potuto attuare l'art. 78 Cost. con una lettura estensiva della nozione di guerra e l'attribuzione dei poteri necessari al Governo. O, quanto meno, intervenire con decreti-legge, in pieno rispetto all'impianto costituzionale. Aver limitato diritti e libertà con una fonte anomala come il dpcm, per quanto coperto dalla abilitazione con i d.l. n. 6 e poi n. 19 del 2020, comunque rappresenta un vulnus dell'assetto costituzionale, anche perché ha eliminato il controllo del Presidente della Repubblica in sede di emanazione e la conversione da parte del Parlamento. Del resto, è mancato anche un potere centrale di indirizzo e coordinamento rispetto agli enti locali, indispensabile per non lasciare il cittadino allo sbando di un profluvio di ordinanze contraddittorie e intrecciate.